La Camera
Le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono enti autonomi di diritto pubblico che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.
Le Camere di Commercio hanno sede in ciascun capoluogo di provincia e la loro circoscrizione territoriale coincide, di regola, con quella della provincia.
Svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese nonché, fatte salve le competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato alle Amministrazioni statali ed alle Regioni, funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese.
Le Camere di Commercio esercitano inoltre le funzioni ad esse delegate dallo Stato e dalle Regioni nonché quelle derivanti da convenzioni internazionali.
Per il raggiungimento dei propri scopi gli Enti camerali promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società.
Possono, inoltre, costituire aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato.
Per la realizzazione di interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia le Camere di Commercio e le loro Unioni possono partecipare agli accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Le Camere di Commercio, singolarmente o in forma associata, possono tra l'altro:
a. promuovere la costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese, consumatori ed utenti;
b. predisporre e promuovere contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;
c. promuovere forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti.
Le Camere di Commercio possono costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio.
Possono, altresì, promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 del codice civile.
Le Camere di Commercio possono formulare pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alle Regioni e agli Enti locali sulle questioni che comunque interessano le imprese della circoscrizione territoriale di competenza.

