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Obbligo della presentazione dei bilanci in formato XBRL

 

A seguito dell’avviso del Ministero dello Sviluppo Economico  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 48 del 27.2.2009 le società che chiudono l’esercizio a partire dal 31 dicembre 2009 dovranno presentare il bilancio in formato XBRL.

 

Riferimenti normativi

All’art. 37, nei commi dal 21 al 23, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si stabilisce quanto segue:
“21. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, ed al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura comunicano all'anagrafe tributaria, senza oneri per lo Stato, in formato elettronico elaborabile, i dati e le notizie contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e cancellazione, di cui alla lettera f) del primo comma, dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, anche se relative a singole unità locali, nonché i dati dei bilanci di esercizio depositati.
21-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare, ai sensi dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre 2007, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile per la presentazione dei bilanci di esercizio e degli altri atti al registro delle imprese ed è fissata la data, comunque non successiva al 31 marzo 2008, a decorrere dalla quale diventa obbligatoria l'adozione di tale modalità di presentazione. (1)
22. Fino alla realizzazione delle modalità tecniche di deposito degli atti in formato elettronico elaborabile, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura forniranno le informazioni di cui al comma 21, senza oneri per lo Stato, nel formato elettronico disponibile.
23. Con decreto interdirigenziale dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i termini e le modalità delle trasmissioni nonché le specifiche tecniche del formato dei dati. La prima trasmissione è effettuata entro il 31 ottobre 2006”
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(1) Il comma 21-bis, introdotto dalla legge di conversione, è stato successivamente, così modificato dall'art. 4, comma 4-ter, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17.


acronimo in lingua inglese di eXtensible Business Reporting Language e  consiste nel deposito  presso il Registro delle imprese  di bilanci e  di altri atti in formato elettronico “elaborabile” cioè nel sostituire l’attuale deposito di una fotocopia elettronica “il file in .pdf o .tif” con un documento informatico a tutti gli effetti che permetta di facilitare lo scambio di informazioni finanziarie

 

 

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